lunedì 12 ottobre 2015

Gite scolastiche: sorveglianza, obblighi e normativa - Tutto (o quasi) quello che dobbiamo sapere!

Nel titolo del post abbiamo utilizzato consapevolmente il termine "gita" in modo improprio.

 I termini adatti sono viaggio d'istruzione (le uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un pernottamento.), visita guidata (le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata uguale o superiore all’orario scolastico giornaliero, al di fuori del territorio del comune e/o dei comuni territorialmente contigui) e uscita didattica (le uscite che si effettuano nell’arco di una sola giornata, per una durata non superiore all’orario scolastico giornaliero, nell’ambito del territorio del comune e/o dei comuni territorialmente contigui).


Esisteva un consistente apparato normativo che regolava la vigilanza degli alunni.

Dal primo settembre del 2000, tuttavia, in applicazione del D.P.R. 275/55 (il Regolamento sull'autonomia) è prevista la totale autonomia delle scuole anche in questo settore.

La normativa precedente, quindi, pur restando un valido punto di riferimento, cessa di fatto di essere prescrittiva.
E' bene, pertanto, che le scuole adottino un chiaro regolamento rispetto a viaggi d'istruzione, uscite didattiche e visite guidate.

A questo proposito è molto chiara la C.M. 2209/12, che precisa che "l'effettuazione di viaggi d'istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa e dal Consiglio d'Istituto o di Circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola.

Nel Regolamento predisposto per disciplinare le "gite" è bene inserire almeno i seguenti punti:

- Il numero minimo di alunni che devono aderire all'iniziativa perché essa possa realizzarsi (ad esempio il raggiungimento dei 2/3 delle adesioni);

- La partecipazione dei genitori, nonni, parenti, altri familiari;

- La partecipazione del D.S., dei collaboratori scolastici e di eventuali docenti in pensione;

- La partecipazione di un insegnante di sostegno o di un qualificato accompagnatore per gli alunni con disabilità;

- Numero di accompagnatori per ogni tot. di allievi;

- Destinazioni e criteri per la scelta dei mezzi di trasporto e delle strutture alberghiere ospitanti;


Pur essendo decisamente consigliato che le scuole adottino un regolamento sulla sorveglianza anche in caso dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate, resta il fatto che le responsabilità di sorveglianza sono a carico del docente e, prima ancora, del D.S.

La Corte di Cassazione, rispetto a controversie sorte nel merito di tale questione si esprime così:

“l’accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale , dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danni a sé stesso ”.
“… pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnate, è applicabile il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante".
Mentre per l'attore, cioè lo studente o chi ne fa le veci, è facile dimostrare che l'incidente è avvenuto mentre si trovava sotto la tutela della scuola (docente, collaboratore scolastico etc.), molto più difficile, ma fondamentale, è per l'insegnante dimostrare che l'evento è stato causato da motivi a lui non imputabili. In altre parole occorre dimostrare di non aver potuto impedire l'incidente, nonostante abbia fatto tutto ciò che era in suo potere per prevenirlo e impedirlo.

La scuola, detto in altri termini, deve mettere in opera tutte le azioni organizzative e preventive necessarie per tutelare l'incolumità degli alunni, anche rispetto alla scelta dei mezzi di trasporto e delle strutture alberghiere.

La scelta dei mezzi di trasporto e delle strutture alberghiere, infatti, deve avvenire in modo tale che questi non presentino rischi per gli alunni né al momento della loro scelta né al momento della loro fruizione.

A questo proposito consiglio la lettura dell'ultimo dei link ripostati in fondo alla pagina, dove viene citata una importante sentenza che meglio definisce gli obblighi di sorveglianza e tutela degli alunni da parte dei docenti.

Vuol dire che nel momento in cui si scelgono i mezzi di trasporto (tramite gara di appalto) oppure quando si sceglie la struttura alberghiera ricettiva, è necessario valutare se vi siano caratteristiche nei mezzi e nelle strutture che possano compromettere l'incolumità degli alunni (ad esempio specchi rotti, la presenza di balconi, di zone pericolanti etc.)

Qual è il rapporto docente accompagnatore/numero di alunni?
Fermo restando quanto detto (l'Istituto ha piena autonomia in materia) una circolare del 1992 (la C.M. 291/92) affermava che deve essere prevista la presenza di almeno 1 docente ogni 15 alunni, numero che può essere elevato fino a 3 unità nel caso in cui le condizioni organizzative e il bilancio della scuola lo permettano.

Tutti i partecipanti al viaggio di istruzione, uscita didattica, visita guidata devono essere coperti da assicurazione.
Questo vale anche quando vi sia la presenza di nonni, genitori o altri accompagnatori esterni. I genitori, o altri, che intendano partecipare alla mobilità, devono essere in possesso di assicurazione personale.
Lo stesso vale per gli Assistenti comunali, fratelli o sorelle degli alunni. 

Sono consentite punizioni collettive in caso di cattivo comportamento da parte di tutta la scolaresca?
Con una sentenza del 2012, la n. 6211, il Consiglio di Stato si è pronunciato in tal senso, accogliendo il ricorso di un genitore, il quale impugnava la decisione del Consiglio di Classe del figlio di assegnare il 7 in condotta a tutti gli alunni partecipanti al viaggio d'istruzione, non essendo stato individuato il colpevole che aveva danneggiato gravemente la struttura alberghiera ospitante.
Richiamando il principio della responsabilità individuale, il Consiglio di Stato ha sottolineato l'illegittimità della punizione collettiva in assenza del "colpevole".

I docenti possono dare la disponibilità a partecipare ma non sono obbligati a farlo.
I docenti non sono obbligati a partecipare ad una "gita" poiché si tratta di lavoro "supplementare" non obbligatorio. Daranno quindi, se ne sono in condizioni, la loro disponibilità. In sede collegiale è opportuno prendere i nomi dei docenti disposti ad accompagnare le classi in gita e di eventuali sostituti che partono nel caso i primi abbiano un problema improvviso che impedisca la mobilità.

Questioni sulla retribuzione dei docenti che accompagnano gli alunni in "gita"
La legge 266 del 2015 ha soppresso l'indennità di trasferta sul territorio nazionale, come anche l'indennità supplementare del 10% del costo del biglietto del treno e del 5% del costo del biglietto aereo per le missioni all'estero. Il decreto legge n. 78 del 2010 sopprime anche le diarie per tutte le missioni all'estero. 

Come retribuire, quindi, i docenti, che senza dubbio si assumono l'onere di un carico di lavoro ulteriore rispetto a chi non partecipa ai viaggi?
Si può decidere una somma forfettaria per ogni giorno di viaggio/uscita a carico del FIS, tramite delibera del Collegio dei Docenti che viene acquisita dal Consiglio d'Istituto. Non vengono conteggiati i giorni "liberi" del docente in questa retribuzione.

Come comportarsi se la "gita" comprende la domenica?
Ciascun lavoratore ha diritto ad un giorno di risposo settimanale e tale principio non può essere derogato. E' bene quindi che gli organi collegiali regolino le modalità di "recupero compensativo" nel caso in cui il docente lavori senza interruzione comprendendo la domenica, stabilendo, ad esempio, il recupero in un altro giorno settimanale al ritorno dalla "gita".

Come comportarsi con gli alunni che non partecipano alla "gita"?
La scuola è obbligata a garantire il diritto all'istruzione agli alunni che non partecipano alla "gita". Non è consentito utilizzare un orario delle lezioni ridotto, quindi, nonostante le assenze dei docenti, agli studenti che restano a scuola va garantito un normale orario delle lezioni.

Per approfondire:

Guida Visite guidate e viaggi d'istruzione - La scheda UIL scuola con le norme di riferimento

Uscite e viaggi d'istruzione: normativa, obbligo docenti, vigilanza, delibere degli organi collegiali.

Viaggi d'istruzioni: quanti accompagnatori per ogni alunno?

L'obbligo di vigilanza dei docenti in gita scolastica.

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