domenica 11 settembre 2022

Religione a scuola, ecco perché è un insegnamento confessionale (pagato dallo Stato laico)

 Si presenta spesso il dibattito sulla natura e il senso dell'insegnamento dell'IRC ( Insegnamento Religione Cattolica) nella scuola.
In modo particolare, chi difende la valenza di questa disciplina nella scuola pubblica e di Stato sostiene che non si tratti affatto di una disciplina confessionale, e che invece sia una generica storia delle religioni, o una "cultura religiosa", proposta agli studenti dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore, per "conoscere le nostre radici", ma in cui "non si fa catechismo". 

Una premessa è già d'obbligo: la confessionalità della disciplina non dipende solo dal fatto che si faccia o meno "catechismo". Sarebbe sufficiente che essa si richiami esplicitamente ad un qualsiasi Magistero (di qualunque religione si tratti), regolato da un'autorità ecclesiastica-religiosa. Insomma, un insegnamento non è confessionale solo perché si recita il Padre Nostro o si dice che i nostri antenati sono Adamo ed Eva.

Premessa numero due: la cultura religiosa permea già, per fortuna, la nostra società, la nostra cultura, i nostri linguaggi e i nostri valori, e non potrebbe essere diversamente. Per questo le nostre discipline umanistiche traboccano di cultura cristiana e cattolica. La storia, la letteratura (si può forse studiare Dante senza la cultura cattolica?), l'arte, la filosofia, la musica, sono tutti ambiti in cui il cattolicesimo ha lasciato la sua impronta indelebile. In storia si studia necessariamente la cultura e la religione cattolica; lo stesso vale nella storia dell'arte, nella storia del pensiero filosofico, nella storia della musica sacra. Il cattolicesimo nelle nostre scuole c'è, ce n'è in abbondanza, e non può non esserci: chiunque ne proponesse l'esclusone sarebbe fuori dalla ragionevolezza, dal buonsenso e dalla realtà.

Altra cosa è l'insegnamento della religione come specifica materia, rispetto a cui, comunque la si pensi, è necessario fare chiarezza, non fosse altro per evitare equivoci e fraintendimenti di varia natura.

Per questo prendiamo qui in esame due ordini di argomenti: il primo di natura generale, il secondo più specificamente normativo.

In generale, dunque, possiamo fare alcune semplici considerazioni: se l'IRC non è una disciplina confessionale, per quale ragione nella sua stessa dicitura - IRC, appunto - c'è la lettera "C" che sta per cattolica? Una storia delle religioni, o uno studio interdisciplinare sul fenomeno religioso, non dovrebbe avere la connotazione di una specifica confessione.
 È
 fuori dubbio, quindi, che già nella sua definizione c'è una marcata presenza confessionale.

Beninteso, un cittadino può benissimo essere d'accordo sul fatto che una specifica Chiesa, tra le tante presenti nella società complessa, entri a pieno titolo nella scuola statale. Tuttavia basta dirlo chiaramente, ammettendo che si vuole che la scuola, pubblica e statale, sia confessionale e quindi che prediliga lo studio di una specifica religione.

In questo caso, però, la scuola smette di essere laica, se per "laica" intendiamo ciò che è "Contrapposto a confessionale, che nel campo della propria attività rivendica un'assoluta indipendenza e autonomia di scelte nei confronti della Chiesa cattolica o di altra confessione religiosa." La definizione è presa dal dizionario.

Il secondo aspetto, dicevamo, è specificamente normativo: cosa dicono Patti, leggi e accordi sulla questione?

Anche in questo caso il "nero su bianco" non lascia spazio a dubbi di alcun tipo, e per esporre i fatti ci rifacciamo ai contenuti di un ottimo articolo di Alex Corazzoli su Il Fatto Quotidiano del 21 settembre del 2021.

Si dice molto chiaramente che 'L’intesa tra il ministero dell’Istruzione e la Cei del 1985 e il Dpr 202 del 1990 stabiliscono che “L’insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano (il Vescovo) e da esso non revocata, nominati, d’intesa con l’ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale.

Oggi ci si abilita all'insegnamento dell'IRC previo concorso pubblico più l'idoneità rilasciata dal vescovo, ma fino al 2004 era sufficiente la sola idoneità vescovile.

Avviciniamoci più ai nostri giorni.
La nuova intesa, datata 2012, stabilisce che “L’insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata.

Si tratta quindi di un insegnamento confessionale, sì o no? Al lettore la risposta.

E se "deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline" come mai si tratta di insegnamento facoltativo, quando gli altri non lo sono (e rispetto al quale sarebbe opportuno individuare insegnamenti alternativi, con costo ulteriore, per gli studenti che non se ne avvalgono)?
E perché, sempre stando allo stesso principio, i docenti IRC sono esonerati dagli esami, sia al termine del I che del II ciclo di istruzione?

Ma torniamo all'intesa del 2012. A qualsiasi persona dotata di buonsenso sorge una domanda: come si dimostra di essere idonei?

Il codice di diritto canonico cita: “L‘Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come Insegnanti della Religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica”.

La testimonianza di vita cristiana (la quale deve essere pubblica e notoria) "è attestabile dalla persona stessa e viene comprovata e certificata attraverso una lettera del proprio parroco e attraverso un modulo di autocertificazione fornito dall’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università”.

Il canone 805 chiarisce, infine, che è diritto dell’Ordinario del luogo per la propria Diocesi di nominare o di approvare gli Insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi”.

Tradotto in parole più semplici, vuol dire che se vai bene al vescovo insegni, altrimenti no.

Ci si chiede a questo punto secondo quale criterio di giustizia nella scuola statale debbano insegnare docenti (rispettabilissimi, ci mancherebbe altro), pagati con soldi dello Stato, cioè della collettività dei contribuenti, ma scelti e selezionati previa "idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano".
Insomma, la Chiesa cattolica decide contenuti della disciplina, criteri di accesso e idoneità (stabilita in modo insindacabile)... ma paga lo Stato, con i soldi dei contribuenti.

Con le debite differenze, e solo a mo' di esempio, è come se la Regina Elisabetta decidesse chi, come e cosa debbano insegnare i docenti di inglese nelle scuole italiane.

E cosa ne è dell'Art. 3 della nostra Costituzione che recita "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."?

Il richiamo al dettato costituzionale è d'obbligo
, perché difatti in questo caso viene disatteso: l'assunzione di un docente di IRC, come abbiamo visto, è subordinata ad una specifica confessione religiosa e ad una specifica condotta morale che non può discostarsi da quella stabilita da uno specifico Magistero. Quello della Chiesa Cattolica, appunto.
Ecco perché vi sono casi in cui (vedi dopo), sebbene il nostro ordinamento giuridico preveda che le persone possano divorziare, docenti di IRC - sempre pagati con soldi statali - vengono rimossi dall'incarico di insegnamento perché divorziati.

La cronaca, a questo proposito, ci fornisce purtroppo esempi di abusi che, con buonsenso, non possono essere considerati degni di uno Stato che possa definirsi laico. 

Ai link seguenti se ne forniscono alcuni esempi:

- Il vescovo Zenti di Verona revoca l'idoneità al docente di religione che "non è in comunione con lui";

Critica il vescovo, professore di religione licenziato in tronco dalla scuola

Caterina, la divorziata che non può più insegnare religione

Si può certamente dire che tutto ciò è legale. Ci mancherebbe. Ma sappiamo benissimo che non tutto ciò che è legale è anche giusto. E ciò che non è giusto va cambiato.

2 commenti:

  1. Risposte
    1. “Quindi” cosa? Ognuno tragga le proprie conclusioni dall’articolo che ha letto, che è chiarissimo 🙂

      Elimina

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...