mercoledì 22 settembre 2021

Sostegno, riconoscimento percorso formativo conseguito all'estero - Sentenza Consiglio di Stato

Con sentenza n. 05415 pubblicata  lo scorso 19 luglio, la Sesta Sezione del   Consiglio di Stato ha fornito  al Ministero dell’Istruzione i necessari orientamenti  al fine della corretta disamina delle  richieste  di riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli conseguiti all’estero,  richiesti dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente.

Sotto il profilo giurisprudenziale,  in merito al  diniego del Ministero sul mancato riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno acquisito in Romania la Sesta Sezione ha rilevato che il provvedimento di rigetto di tale istanza è illegittimo per difetto di motivazione in quanto “si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania e Italia nel quomodo dell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno”.

Il Ministero, infatti, secondo il Consiglio di Stato, si è limitato a riscontrare una diversa modalità di organizzazione del servizio pubblico di insegnamento sul sostegno, in Romania e in Italia, ma non ha indicato le ragioni per le quali il livello delle conoscenze e delle qualifiche comunque attestato dal titolo estero, anche ove riferito all’insegnamento nell’ambito di scuole speciali, tenuto conto della natura e della durata degli studi, non sia idoneo a soddisfare, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività de qua nell’ambito dell’ordinamento italiano.

[...] Alla luce di tale orientamento il Ministero, pertanto,  ha il dovere di esaminare la documentazione  presentata raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla consolidata  giurisprudenza europea, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall’esperienza professionale maturata dagli interessati nel settore e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente. All’esito di tale procedura di valutazione comparativa, il ministero, valutato il percorso formativo seguito dai richiedenti, come attestato dai titoli esteri in proprio possesso, deve verificare se sussistono le condizioni per accogliere, o rigettare con congrua motivazione, le istanze di riconoscimento all’uopo presentate in sede procedimentale.

QUI LA FONTE CON IL TESTO DELLA SENTENZA

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